Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

Premio speciale unitario INAIL 2024 per soggetti impegnati nei PUC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all’anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Pubblicità legale”, il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l’anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.

 

Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024

Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

CCNL Forze armate: al via il negoziato per il rinnovo

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp – Cgil, Fp – Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l’impennata inflazionistica registratasi nei due anni d’inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.