CIPL Edilizia Artigianato Bologna: EVR 2025

Le parti sociali dell’Emilia Romagna prorogano l’EVR 2025 e stabiliscono le modalità di erogazione 

Lo scorso 4 luglio le Parti Sociali territoriali dell’Emilia Romagna Agci, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo per la proroga della corresponsione dell’EVR per l’anno 2025.

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori territoriali relativi al triennio 2021-2024 con quelli del triennio 2020-2023 ed è emerso, dalla loro somma ponderale, l’esito positivo di tutti e 4 gli indicatori con un valore percentuale da applicare pari al 100%.

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di soli 2 parametri territoriali, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 45,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di un solo parametro territoriale, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 

Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 46,68
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

Entro il 31 luglio 2025 viene specificato che le aziende dovranno comunicare alle OO.SS., alle RSA/RSU ed alla Cassa Edile di Bologna  le risultanze della verifica interna da cui deriva la determinazione dell’importo dell’EVR.

IVA su spese condivise di studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un’ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L’Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un’associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l’accertamento delle spese, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all’Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell’Istante riguarda, dunque, l’applicazione dell’IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l’IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest’ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l’Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la “causa” per la quale sono stati liquidati. L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell’IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell’IVA: in generale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L’IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività economica imponibile svolta dal contribuente.

Assegno unico e universale: il calendario dei pagamenti per il secondo semestre 2025

Il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda (INPS, messaggio 14 luglio 2025, n. 2229).

L’INPS ha fornito il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio a dicembre 2025. Le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono accreditate secondo il seguente calendario:

– 21-22 luglio

– 20-21 agosto

– 22-23 settembre

– 20-21 ottobre      

– 20-21 novembre   

– 17-19 dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avviene, come di consueto, nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

 

CCNL Miniere: sottoscritta l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi in 4 tranches

Con l’accordo in arrivo nuovi minimi retributivi a partire da dicembre e l’aumento dell’indennità per i Quadri

In data 11 luglio 2025 Assorisorse insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo che interessa 1.050 lavoratori impiegati in attività minerarie in 70 siti, dislocati in 8 regioni. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028. Le parti hanno precisato che lo scioglimento della riserva è previsto entro il 31 luglio 2025, a seguito del percorso di votazione assembleare.

 

L’accordo prevede l’insediamento di una Commissione per rinnovare la classificazione del personale, tenendo conto del ricambio generazionale e dell’evoluzione tecnologica legata, anche, all’Intelligenza Artificiale. L’insediamento è previsto appena sciolta la riserva e il termine dei lavori è calendarizzato entro aprile 2026.

 

Dall’11 luglio 2025, la quota riguardante la previdenza complementare a carico dell’azienda è aumentata al 4%, comprensiva dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre a decorrere dalla stessa data, la quota dell’assistenza sanitaria complementare, livello Base, è a carico dell’azienda e riguarda soltanto il lavoratore dipendente. È compito del lavoratore integrare la quota per eventuali familiari o per un pacchetto superiore.

 

Dal punto di vista economico, per i Quadri è stato stabilito un aumento dell’indennità pari a 20,00 euro lordi mensili. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi in 4 tranches:

dicembre 2025;
marzo 2026;
gennaio 2027;
gennaio 2028.

Livello Parametro Aumento dicembre 2025 Aumento marzo 2026 Aumento gennaio 2027 Aumento gennaio 2028 Totale aumento
1S 215 31,85 95,56 127,41 119,44 374,26
1 207 30,67 92,00 122,67 108,87 354,20
2 190 28,15 84,44 112,59 99,93 325,11
3 165 24,44 73,33 97,78 86,78 282,33
4 145 21,48 64,44 85,93 76,26 248,11
5 135 20,00 60,00 80,00 71,00 231,00
6 125 18,52 55,56 74,07 65,74 213,89
7 115 17,04 51,11 68,15 60,48 196,78
8 100 14,81 44,44 59,26 52,29 171,11
Livello Parametro Minimo 1.1.2025 Minimo 1.12.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.1.2027 Minimo 1.1.2028
1S 215 3.037,90 3.069,75 3.165,31 3.292,71 3.412,16
1 207 2.991,12 3.021,79 3.113,79 3.236,45 3.345,32
2 190 2.768,11 2.796,26 2.880,70 2.993,30 3.093,22
3 165 2.460,23 2.484,67 2.558,01 2.655,79 2.742,56
4 145 2.228,16 2.249,64 2.314,09 2.400,01 2.476,27
5 135 2.103,19 2.123,19 2.183,19 2.263,19 2.334,19
6 125 1.981,70 2.000,22 2.055,77 2.129,85 2.195,59
7 115 1.856,57 1.873,61 1.924,72 1.992,87 2.053,35
8 100 1.705,38 1.720,19 1.764,64 1.823,90 1.876,49

Fattore di correzione per la deduzione del costo del lavoro nei Gruppi di società

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un “gruppo interno”.

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 “ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” un “fattore di correzione”.

Il costo “agevolabile” è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il “fattore di correzione” è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del “fattore di correzione“:

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L’applicazione del “fattore di correzione” avviene come segue: se il “fattore di correzione” è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L’obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).