Sicurezza: i percorsi formativi per i docenti

Quesito dell’Università di Udine sulla possibilità per il personale docente non esposto a rischio medio o alto di effettuare corsi di formazione per rischio basso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 18 settembre 2025, n. 1).

L’Università degli studi di Udine ha avanzato un’istanza di interpello in merito alla possibilità di far effettuare al personale docente di ogni ordine e grado e universitario, che svolge mansioni che non lo espongano a un rischio medio o alto, corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

In particolare, l’ateneo che ha indirizzato il suo quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è riferito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni in vigore (Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016).

A tal riguardo, la Commissione ritiene che, in considerazione dei riferimenti citati nella risposta (articolo 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;  tabella codici ATECO 2007; accordo Stato-Regioni – Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025; allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; interpello n. 11/2013 ) il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.