Agricoltura territoriale: aggiornate le retribuzioni per la provincia di Bologna

15/7/2022 Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Bologna con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per BOLOGNA in vigore dall’1/6/2022 con la prima tranche di aumento prevista dal CCNL 24/5/2022 e pari al 3%

SETTORE TRADIZIONALE

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario Totale dal 1/6/2022

Straordinario Feriale 25%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,23 10,54 3,21 13,75 16,38 17,96 19,01 0,91
6 Liv. Spec. Interm. 9,73 10,02 3,05 13,08 15,58 17,09 18,09 0,87
5 Liv. Specializz. 9,69 9,98 3,04 13,02 15,52 17,01 18,01 0,86
4 Liv. Qual. Sup. 8,97 9,24 2,81 12,05 14,36 15,75 16,67 0,80
3 Liv. Qualif. 8,43 8,68 2,64 11,33 13,50 14,80 15,67 0,75
2 Liv. Comuni A 7,72 7,95 2,42 10,37 12,36 13,55 14,35 0,69
1 Liv. Comuni B 6,42 6,61 2,01 8,62 10,27 11,27 11,93 0,57
               
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 5,90 6,08 1,85 7,92 9,44 10,36 10,96 0,52

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale dal 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 1780,13 53,40 1833,53
6 Liv. Spec. Interm. 1685,71 50,57 1736,28
5 Liv. Specializz. 1677,34 50,32 1727,66
4 Liv. Qual. Sup. 1544,42 46,33 1590,75

SETTORE FLOROVIVAIO

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo determinato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario contrattuale al 1/6/2022

Straordinario Feriale29%

Lavoro Festivo 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,42 10,73 3,27 13,99 17,10 18,28 19,36 0,93
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 10,37 3,16 13,53 16,54 17,68 18,72 0,90
5 Liv. Specializz. 9,88 10,18 3,10 13,27 16,22 17,34 18,36 0,88
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,12 9,39 2,86 12,25 14,97 16,01 16,95 0,81
3 Liv. Qualificato 8,89 9,16 2,79 11,95 14,60 15,61 16,53 0,79
2 Liv. Comuni 7,92 8,15 2,48 10,64 13,00 13,90 14,71 0,70

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 10,44 0,31 10,76
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 0,30 10,37
5 Liv. Specializz. 9,93 0,30 10,22
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,15 0,27 9,43
3 Liv. Qualificato 8,91 0,27 9,18
2 Liv. Comun 7,93 0,24 8,17

Esterometro: nessun obbligo comunicativo per le PA

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all’ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l’obbligo:

– sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

– ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Il Fisco risponde sull’esterometro

L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.