Lavoratori in quiescenza: indicazioni sul riconoscimento della malattia

Fornite indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (INPS, circolare 11 marzo 2025, n. 57).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori percettori di trattamenti di quiescenza.

In particolare, considerato l’attuale quadro normativo, è possibile riconoscere la malattia ai lavoratori titolari di trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

In effetti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

Infine, va precisato che la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. In caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene pertanto revocata.

CCNL Case di Cura: proclamato lo sciopero nazionale

Previsto lo sciopero il prossimo 22 maggio 

Nei giorni scorsi, le associazioni datoriali Aiop e Aris  hanno dichiarato di non continuare le trattative per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata e la sottoscrizione di un unico CCNL Aiop/Aris RSA, a fronte del rifiuto del Ministero e delle Regioni all’integrale copertura dei costi contrattuali. 
I sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno, invece, ritenuto non corretto il comportamento delle associazione datoriale ed hanno promosso lo sciopero nazionale per il prossimo 22 maggio
Hanno, pertanto, inviato il verbale di mancato accordo e la nota sulla proclamazione dello sciopero, con l’invito ad indire assemblee ed azioni di protesta e mobilitazione, come:
– presidi davanti alle sedi con volantinaggio e imbandieramento;
– predisposizione di materiale unitario per dare visibilità alla vertenza, anche ai pazienti e ai loro familiari;
– richiesta di un confronto immediato con l’azienda sui servizi minimi essenziali e sui contingentamenti;
– attuazione di tutte le iniziative locali e regionali ritenute utili a dare visibilità alla situazione di stallo.

CIRL Edilizia Piccola Industria Calabria: definitivi gli importi da erogare per l’EVR 2025

Gli importi vengono erogati fino al 31 dicembre 2025

In data 6 febbraio 2025, Confapi-Aniem Calabria e le OO.SS. regionali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per sottoscrivere un verbale di accordo che stabilisce gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i lavoratori del settore edilizia piccola industria Calabria per l’anno 2025. In applicazione delle previsioni contrattuali i trienni presi a riferimento da raffrontare per la verifica annuale ed il calcolo dell’EVR per il 2025 sono 2024/2023/2022 con il triennio 2023/2022/2021.
In seguito alla verifica degli indicatori individuati e secondo quanto stabilito dal CIRL del 15 gennaio 2025, le Parti hanno stabilito che l’emolumento per il 2025 debba essere erogato nella misura del 100%, come previsto all’art. 20 del suddetto contratto integrativo, e fissata nella misura del 4% sui minimi del 2023. Gli importi, indicati nelle tabelle di seguito, vengono erogati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025. 

Impiegati
Livello EVR 2025
7 79,03
6 71,13
5 59,27
4 55,32
3 51,37
2 46,23
1 39,51
Operai
Livello EVR 2025 Mensile EVR 2025 Orario
Operaio IV livello 55,32 0,34
Operaio Specializzato 51,37 0,32
Operaio Qualificato 46,23 0,28
Operaio Comune 39,51 0,24

 

Ebiart FVG: domande per contributo maternità entro il 31 marzo

L’importo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento

L’Ente Bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia ha disposto l’erogazione di un contributo a favore delle dipendenti, con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di aziende iscritte all’Ebiart, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, in caso di astensione per maternità o adozione accaduti nel corso del 2024. L’importo della prestazione pari a 1.000,00 euro ad evento. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2025. 
L’Ente povvederà alla liquidazione delle pratiche con cadenza quadrimestrale. Le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
– copia domanda e accettazione di congedo per maternità presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
– copia cedolino paga riferito al primo mese successivo al parto;
– copia ultimo cedolino paga disponibile alla data di presentazione della domanda.
Il contributo sarà erogato per le lavoratrici dipendenti da Ebiart per il tramite dell’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice con la prima busta paga utile.

Riammissione alla Rottamazione-quater: la procedura

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato sull’apertura del servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, come stabilito dalla Legge n. 15/2025, che converte il decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 11 marzo 2025).

Questa misura si rivolge ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata, consentendo loro di presentare una nuova richiesta di riammissione entro il 30 aprile 2025

 

Per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, entro il 30 aprile 2025, esclusivamente con modalità telematiche e utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura di riammissione presenta differenze significative a seconda che venga effettuata dall’area riservata o dall’area pubblica del sito.

Accedendo all’area riservata con credenziali personali (Spid, Cie o Cns), il contribuente può effettuare la richiesta in modo più diretto, senza necessità di allegare documentazione di riconoscimento. In questa sezione, il servizio consente di selezionare automaticamente le cartelle e gli avvisi da includere nella domanda, facilitando così il processo di scelta e indicando il numero di rate per il pagamento. Al contrario, la richiesta effettuata tramite l’area pubblica richiede una compilazione più dettagliata del form online. È necessario inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute, ricevuta in precedenza, e specificare il numero delle cartelle o avvisi per cui si richiede la riammissione.

 

Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025

  • oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Oltre ciò bisogna inserire un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

 

Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.

 

Infine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a inviare, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione ai contribuenti che presenteranno la suddetta richiesta di riammissione, contenente l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento predisposti in base al piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento della domanda.