Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti per il periodo 6 – 17 ottobre 2022 (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 13 settembre 2022).

A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 6 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 26 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 17 ottobre 2022.

Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare

Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.

Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.

I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.

Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..

L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.

Investimenti nel settore della nautica: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 settembre 2022 n. 32 ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’art. 1, co. 98, L. n. 208/2015, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021.

L’agevolazione in esame consiste in un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L’art. 1, co. 107, L. n. 208/2015 prevede che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107, 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.

Il credito d’imposta è, inoltre, riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

Pertanto, in sede di applicazione, l’agevolazione deve osservare le regole unionali in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L’art. 1, co. 175, L. n. 234/2021 ha riformulato il co. 98 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nessun intervento, invece, è stato operato con riguardo alla misura del citato credito che, pertanto, resta quella prevista nella previgente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

La disciplina qui in esame trova inoltre applicazione con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati:

– nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

– nelle zone economiche speciali (ZES), con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.

Ai fini della fruizione del credito, è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (modello CIM17) nella quale è esposta, tra l’altro, la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.

l’Agenzia delle entrate verifica esclusivamente la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.

In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Queste attività non pregiudicano né inibiscono le successive ed eventuali attività di controllo sostanziale nelle opportune sedi.

Nuovi obblighi informativi del “decreto trasparenza”: primi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle modifiche introdotte dal cd. “Decreto trasparenza” in materia di condizioni di lavoro trasparenti e obblighi informativi inerenti il rapporto di lavoro (Circolare 20 settembre 2022, n. 19).

Le modifiche introdotte dal Decreto trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) recepiscono nell’ordinamento interno le disposizioni eurounitarie che mirano ad innalzare i livelli di tutela dei lavoratori mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest’ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in linea di principio, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ad alcuni specifici istituti del contratto di lavoro, potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
A tal fine, l’obbligo informativo non può essere assolto con l’astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell’informativa, ma è necessaria la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.
Il Ministero si sofferma in modo particolare su alcuni specifici profili di maggiore rilevanza e sui quali sono stati sollevati maggiori dubbi:

1) Obblighi informativi riguardanti:
– Congedi;
– Retribuzione;
– Orario di lavoro programmato;
– Previdenza e assistenza;
– Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

2) Prescrizioni minime delle condizioni di lavoro:
– Durata massima del periodo di prova;
– Cumulo di impieghi;
– Prevedibilità minima del lavoro;
– Misure di tutela.

Impiegati Agricoli di Reggio Emilia: Verbale di accordo 2/8/2022

Firmato il 2/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Reggio Emilia, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA, di Reggio Emilia, l’accordo per il rinnovo del CIPL per gli Impiegati e Quadri Agricoli della Provincia di Reggio Emilia

Decorrenza
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.

Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si conviene che a partire dal 1° luglio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione così come previsto all’art. 15/Bis del CCNL sarà esteso da 5 a 6 mesi. Il predetto congedo potrà essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il limite finale apposto al contratto di lavoro.

Salario per obbiettivi provinciale
Si concorda di incrementare l’indennità sostitutiva del salario variabile provinciale, da erogarsi con la mensilità di Settembre nella seguente misura:

– Quadri e Impiegati di 1°e 2° Livello: € 300,00.

– Impiegati 3° e 4° Livello: € 250,00.

– Impiegati 5° e 6° Livello: € 200,00.

Aumenti salariali
Il salario provinciale a decorrere dal 1° agosto 2022 sarà aumentato del 4,7%.
A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 viene erogata con la mensilità di Agosto 2022 la somma Una Tantum pari ad € 150,00 per i livelli 1, 2 e 3 e di € 100,00 per i livelli 4, 5 e 6.
Detta somma verrà riproporzionata per i lavoratori part-time in funzione della % di effettivo lavoro e per i mesi di effettiva assunzione durante il periodo 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022.