Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili: l’Avviso PUOI PLUS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende nota l’avvenuta pubblicazione dell’invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, volta a migliorare i livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 dicembre 2023).

L’Avviso ad hoc PUOI PLUS – Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, è stato pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Ministero dell’interno, quale Autorità di Gestione.

 

In particolare, viene chiesto ad ANPALl Servizi Spa, in qualità di Soggetto Proponente e in virtù della natura specifica degli interventi da realizzare, la presentazione di una progettualità a carattere nazionale, volta all’attuazione di un’azione di sistema di durata pluriennale finalizzata a promuovere – su tutto il territorio nazionale – l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, intervenendo sul rafforzamento del dialogo, della cooperazione, del coordinamento e dell’integrazione – a livello nazionale, regionale e locale – tra i soggetti dei diversi ambiti di competenza (formazione, lavoro, sociale, sanità, ecc.).

 

I progetti dovranno, tra l’altro, definire e implementare, in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, percorsi di politica attiva finalizzati a migliorare l’occupabilità e l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, per facilitarne il processo di piena autonomia e integrazione nella comunità italiana.

 

I destinatari della proposta progettuale, come detto, sono i cittadini di paesi terzi vulnerabili, come i cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale, richiedenti asilo, minori ed ex minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere.

 

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono i seguenti:

 

1) promozione, gestione e monitoraggio dei percorsi di transizione verso il lavoro;
2) qualificazione del percorso di integrazione attraverso l’assistenza e l’accompagnamento agli operatori coinvolti, la messa in disponibilità e la condivisione di metodologie e strumenti di intervento;
3) valutazione in termini quali – quantitativi dei percorsi di transizione e promozione e diffusione dei risultati dell’intervento;
4) promozione di un ruolo più attivo dei centri per l’impiego, sia per rispondere ai bisogni complessi dei migranti, sia per contribuire allo sviluppo di nuove e più vaste reti, con raccordi efficienti ed efficaci tra pubblico e privato. 

 

Tra i risultati che si attende di raggiungere vi è l’inserimento in percorsi di politica attiva di 6200 migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, secondo un modello di presa in carico basata sulle caratteristiche del migrante e di attivazione di servizi/misure finalizzate a favorirne l’accesso ai servizi per il lavoro pubblici (Centri per l’Impiego) e privati (soggetti promotori). 

 

Le attività progettuali, fatta salva ogni diversa e successiva comunicazione, dovranno avere una durata non superiore a 5 anni (60 mesi) dall’avvio delle stesse e non oltre il 31 dicembre 2029.

 

La proposta progettuale può essere presentata attraverso il portale online dedicato del Ministero dell’interno fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2023.

 

Un’apposita Commissione di valutazione procederà all’esame della proposta progettuale, assegnando al progetto un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo vari criteri: non sarà ritenuto idoneo il progetto che totalizzerà meno di 60 punti

 

Calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR

Dall’Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E).

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

 

L’articolo 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

 

A norma del comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato:

  • sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

  • in alternativa, presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In tal modo il datore di lavoro potrà scegliere, in ciascun anno, quale delle due predette modalità di calcolo dell’acconto sia più conveniente.

 

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

L’Agenzia delle entrate precisa che un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

In riferimento al 2023, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

CCNL Formazione Professionale: sottoscritta l’ipotesi di accordo 

Maggiore potere alla contrattazione regionale e previsti un fondo incentivi e una somma una tantum a titolo di welfare 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Uil-Scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal e dalle Associazioni  degli Enti Forma e Cenfop l’ipotesi di accordo 2024-27 del CCNL per la Formazione Professionale, scaduto a dicembre 2013.
Dopo una lunga trattativa e dopo dieci anni dalla scadenza del contratto, le Parti Sociali sono riuscite a raggiungere un’intesa che mira soprattutto a potenziare la contrattazione di secondo livello.
Il rinnovo si incentra, infatti, sul potenziamento della contrattazione di secondo livello, infatti vengono messi a disposizione dalla contrattazione regionale un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, e una somma una tantum fino a 1.000 euro pro-capite, come welfare contrattuale.

Il rinnovo ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche.
E’ previsto un aumento delle retribuzioni tabellari di 100,00 euro mensili al 5° livello nel primo biennio economico 2024-2025.
Un elemento importante è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, a carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“.
In merito all’orario di lavoro, è stato richiesto un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue, il 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti. 
L’ambito di applicazione, invece, si estende a tutti i rapporti di lavoro, anticipando possibili riforme del settore

CCNL Acconciatura ed Estetica: discussi i temi del rinnovo

Sindacati e Associazioni datoriali divisi sui temi principali del rinnovo. Prossimi incontri a gennaio e febbraio 2024 

Prosegue la trattativa tra le Associazioni datoriali e le Sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Tramite una nota stampa, la Uiltucs ha reso noto che l’incontro non ha sortito gli effetti desiderati. Tra i temi al vaglio della discussione ci sono: aggiornamento della classificazione del personale; implementazione di nuove mansioni; contratti a tempo determinato; apprendistato; flessibilità e orario di lavoro; preavviso e abusivismo. Dal dibattito, evidenzia il sindacato, sono stati esclusi i contratti a termine per i soggetti svantaggiati; mentre, è stato preso in considerazione le richieste su apprendistato e maturazione degli scatti. Negativo il giudizio da parte del sindacato rispetto alle richieste datoriali, in particolar modo quelle volte ad aumentare la precarietà e la flessibilità del lavoro e di aumentare il periodo di preavviso per dimissioni e/o licenziamento a 45 giorni. Inoltre, è stata chiesta la posizione delle Associazioni circa l’aumento salariale proposto. Oltre alla parte economica, è stato chiesto anche l’aggiornamento della parte normativa. I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2024 (plenaria) e il 17 e il 30 gennaio 2024 (tecnica).