CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

Attuazione riforma fiscale: il D.Lgs. con le nuove disposizioni sul contenzioso tributario

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2.

Le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, attuative della delega fiscale, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024.

Numerose le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali si possono segnalare:

  • all’articolo 7, comma 4, che disciplina la testimonianza scritta, viene introdotta la possibilità che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale possa essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione;

  • all’articolo 11 viene aggiunto il comma 3-ter, secondo il quale la Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;

  • nell’articolo 12, al comma 7,viene previsto che il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne depositi telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione;

  • dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;

  • viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 14, che prevede, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, che il ricorso sia sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

  • nell’articolo 15 il comma 2 viene interamente sostituito. Secondo la nuova disposizione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio:

  • all’articolo 16-bis, il comma 1 viene interamente sostituito, stabilendo che le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

  • viene sostituito anche il comma 3, con la seguente nuova previsione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala in particolare l’inserimento del “Capo III – Forma degli atti” con il nuovo articolo 17-ter, secondo il quale gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

Altra novità rilevante, dopo l’articolo 34 viene inserito l’articolo 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza.

Inserito anche il nuovo articolo 47-ter sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sulla sentenza in forma semplificata.

Infine, novità anche per quanto riguarda la disciplina della conciliazione, contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992.

CCNL Carta Industria: da gennaio nuovi minimi ed elemento di modernizzazione contrattuale

 

Novità per i dipendenti dell’industria della carta, con l’arrivo di nuovi minimi retributivi 

Il CCNL 28 luglio 2021 ha stabilito nuovi minimi retributivi a partire da gennaio 2024 per il personale delle aziende dell’industria della carta, cartone, paste per carta, per le imprese cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. Nella tabella riportata di seguito i minimi retributivi previsti da gennaio a giugno 2024.

Livello Minimo
Quadro 2.652,52
A Super 2.644,08
A 2.326,41
B/1 2.119,24
B/2 Super 2.066,91
B/2 1.999,51
C/1 Super 1.886,47
C/1 1.819,11
C/2 1.698,84
C/3 1.613,25
D/1 1.544,72
D/2 1.458,78
E 1.364,45

Contributo ENIPG

Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione presso l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.). Per il pagamento della quota, le aziende fino ai 15 dipendenti e quelle sopra ai 15 dipendenti versano un contributo nella misura dello 0,10% a regime, dal 2024. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale è calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente all’iscrizione avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri e computando proporzionalmente i lavoratori part-time.

Elemento di modernizzazione contrattuale
Con il mese di gennaio, viene corrisposto il terzo importo dell’Elemento di modernizzazione contrattuale introdotto dal CCNL, parametrato sul livello C1 come da scala parametrale dei minimi retributivi. Per gennaio 2024, l’importo è pari a 4,00 euro. 

Livello Importo
Quadro 6,54
A Super 6,51
A 5,54
B/1 4,92
B/2 Super 4,76
B/2 4,55
C/1 Super 4,21 
C/1 4,00
C/2 3,63 
C/3 3,37
D/1 3,16 
D/2 2,90
E 2,61

Indennità di congedo straordinario e tredicesima mensilità

L’INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza – viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica – come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito – l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2023: le indicazioni applicative

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L’INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

– acquisizione di una singola comunicazione;

– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

– visualizzazione del manuale di istruzioni.