CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario. 

Al via il canale WhatsApp ufficiale “INPS per tutti”

Veicola informazioni per imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini (INPS, comunicato 19 febbraio 2024).

Dal 19 febbraio 2024 è attivo “INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. L’INPS informa che il canale proporrà ogni settimana almeno 5 contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti: brevi news, video, link, visual, in modo da far arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti. 

“INPS per tutti” è uno spazio all’interno del quale saranno raccolti i più importanti aggiornamenti
sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.
I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle
comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori. 

È possibile iscriversi al canale WhatsApp “INPS per tutti” attraverso il link
(https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34) oppure inquadrando il QR Code
presente nelle sedi territoriali. Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati
dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere
informazioni. Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza
dell’autorevolezza delle informazioni.

 

 

Ebinter Bergamo: in arrivo nuovi sussidi per lavoratori e imprese

Previsti incentivi per i lavoratori e le imprese, con investimenti in formazione e spese scolastiche

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha stabilito l’erogazione di nuovi sussidi e contributi per gli iscritti. Nella fattispecie, i contributi riguardano spese scolastiche, libri di testo, mense, trasporti e assistenza disabili; oltre al contributo per malattia o infortunio oltre il 180° giorno. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno, è previsto anche un contributo per le spese e le tasse universitarie. Le aree deputate ai sussidi sono mirate alla contribuzione del pagamento delle bollette di luce e gas; a percorsi formativi indirizzati a migliorare le competenze di dipendenti ed imprenditori; supporto a lavoratori e alle loro famiglie.
Per quel che concerne i percorsi formativi, questi sono mirati a migliorare la qualifica delle risorse umane, tenendo conto anche delle competenze trasversali; in particolar modo per le figure professionali di: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e desk. La formazione è curata dagli enti accreditati al sistema regionale lombardo, convenzionati con gli Ebt. 
I contributi per le imprese sono, invece, destinati a formazione e apprendistato, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla promozione di sistemi di qualità, all’assunzione di giovani disoccupati al concorso spese, che è riservato alle aziende che adottano il welfare aziendale. 

Principali novità in materia di imposte indirette: la circolare riepilogativa delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, in tema di imposte indirette, ha illustrato le principali novità contenute nella Legge di bilancio 2024, nel Decreto Anticipi e nel Decreto Salva-infrazioni (Agenzia delle entrate, circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E).

Tra le principali novità in materia di imposte indirette contenute nella Legge di Bilancio 2024, l’Agenzia delle entrate segnala:

  • all’articolo 1, comma 45, la modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5%;

  • all’articolo 1, comma 46, la proroga dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% in relazione al pellet di legno, che interessa, nel dettaglio, i mesi di gennaio e febbraio 2024;

  • all’articolo 1, comma 77, la riduzione da 154,94 euro a 70 euro del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE, effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2024 a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione europea, al di sopra del quale la cessione può avvenire senza pagamento d’imposta;

  • all’articolo 1, comma 91, lettera b), l’innalzamento al 4 per mille annuo dell’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In merito, poi, ad alcune previsioni contenute nel D.L. n. 145/2023 (Decreto Anticipi), l’Agenzia si sofferma in particolar modo sull’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), che proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1-quater, e 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2021, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.

L’articolo 7, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede, nello specifico, che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I, del medesimo decreto. L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

L’articolo 12, comma 2-bi del citato D.Lgs. n. 36/2021, in particolare, stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto.

Al riguardo le Entrate ritengono che siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:

  • la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;

  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

Infine, nella nuova circolare n. 3/2024 viene illustrata la portata delle novità introdotte con l’articolo 2 del Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023).

Tale articolo 2, infatti, modifica i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata (c.d. prima casa) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Chiarisce, al riguardo l’Agenzia, che possono accedere al  suddetto beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

– si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;

– abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;

– abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Anpit-Cisal: sottoscritto verbale di errata corrige sul welfare contrattuale per i somministrati

Destinatari sono i lavoratori che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”

Il 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati ANPIT – Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario, CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S., OPES – Organizzazione per l’educazione allo sport, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi,  Terziario e Turismo, CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori  Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFEDIR – Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi, per aggiornare la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL  “Metalmeccanica”, “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio”, “Terziario Avanzato”, “Studi  Professionali”, “Terzo Settore”, “Commercio”.
I contratti in questione prevedono l’erogazione del welfare contrattuale su base annuale. Sono destinatari del Welfare Contrattuale tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria,  dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari  a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanica”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il welfare contrattuale è dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi, escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale, la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda. Per tutto quanto sopra, le Parti Sociali hanno confermato che l’indicazione di “Welfare Contrattuale” prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, è dovuta ad un refuso di stampa. Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente: “…L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che  prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12  (dodici) mesi. In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita…”  (quindi senza le parole “Welfare Contrattuale”).