Minimali e massimali retributivi e contributivi per il 2024

Forniti i valori necessari al calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche (INPS, circolare 25 gennaio 2024, n. 21).

L’INPS ha comunicato, per il 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la circolare in commento, considerato che, nel 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari al 5,4%, rende noto nell’Allegato n. 1 (tabelle A e B) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, devono essere ragguagliati a 56,87 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a 598,61 euro mensili), se di importo inferiore.

Anno 2024 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 56,87

Di seguito alcune delle categorie di lavoratori riportate nella circolare in questione.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali 

Tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2024, a 31,60 euro.

Tale limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è il medesimo anche per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca. In questo caso, l’operatività di questo minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al valore sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell’articolo 22 della Legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT. Per l’anno 2024, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è quindi pari a 31,60 euro: limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 56,87 euro.

Infine, per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1 della Legge n. 160/1975, l’INPS fa presente che, per l’anno 2024, la retribuzione convenzionale è fissata in 790 euro mensili (31,60 x 25 giorni).

Rivalutazione dell’indennità di maternità obbligatoria

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’ISTAT, è pari, per l’anno 2024, a 2.488,14 euro.

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

 

 

CCNL CDR e RSA Aris: sottoscritto l’Accordo Ponte

In attesa della stipula del CCNL previsti incrementi economici e novità sul contratto a tempo determinato

Il 24 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl l’accordo ponte per  il personale dipendente da Centri di riabilitazione e Residenze sanitarie assistenziali associati.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° marzo 2024 fino al 30 giugno 2024, conservando però efficacia fino alla stipula del nuovo CCNL.
Di seguito le novità.
Incrementi economici
Dal 1° marzo 2024 previsti i seguenti incrementi economici per 13 mensilità annue destinati ai lavoratori  beneficiari del superminimo (Elemento Aggiuntivo della retribuzione, ERA).

Categoria  Elemento Retributivo Aggiuntivo
A 65,57 euro
B 61,68 euro
C 104,80 euro
D 2,80 euro
E 1,06 euro
F 194,00 euro
G 130,00 euro
H 318,50 euro
Quadri 230,00 euro

Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate, purché non beneficiario del superminimo, i citati incrementi sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella seguente tabella,.

Qualifica Categoria Integrazione ERA
Operatore socio sanitario D 43,53 euro
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99 euro
Impiegato di concetto E 54,50 euro
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, G

Psicologo, Sociologo, Pedagogista,
Farmacista

G 289,50 euro
Vice direttore amministrativo, 

Direttore di unita operativa, Capo area

H 289,50 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
struttura fino a 120 posti autorizzati
e contrattualizzati dal SSN

Quadro 630,49 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
Struttura con oltre 120 posti

autorizzati e contrattualizzati dal

SSN

Quadro 1175,68 euro

Per il personale titolare del superminimo appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento si applica unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilita annue) di 40,00 euro lordi.
Tutti gli incrementi previsti con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici.
Contratto a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
– per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– necessità conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
– esigenze legate all’organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell’anno, di attività turistiche e ricettive;
– introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
– assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
– temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell’art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.
In considerazione di quanto pattuito, i Sindacati deliberano di revocare lo sciopero nazionale di settore, indetto per il prossimo 31 gennaio

CCNL Lapidei Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Prevista l’erogazione di una somma Una Tantum uguale per tutti i livelli e suddivisa in 3 tranches

Ieri 25 gennaio 2024 è stata raggiunta tra Confapi Aniem e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del contratto unico dei materiali da costruzione, scaduto il 30 giugno 2022. Il contratto rinnovato, con decorrenza 1° luglio 2022 e scadenza al 30 giugno 2025, si applica a circa 15mila lavoratori suddivisi nei comparti industriali dei settori lapideo, laterizio e del cemento.
A sostegno del potere d’acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate verrà corrisposto un importo una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, del valore di 600,00 euro lordi. Detto importo verrà erogato in tre tranches, alle seguenti decorrenze:
– febbraio 2024, 300,00 euro lordi;
– aprile 2024, 150,00 euro lordi;
– settembre 2024, 150,00 euro lordi. 
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto). Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo. Le Parti hanno convenuto che la somma una tantum definita è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo in oggetto le Parti Sociali si sono impegnate a continuare il processo di rinnovo del CCNL, che si concentrerà sulla parte normativa. 

Lavoro stagionale subordinato: nuove quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica l’ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato stagionale e per conversione p.d.s. in lavoro subordinato e autonomo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 24 gennaio 2024, n. 231).

Nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, in considerazione di nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver attribuito, direttamente sul sistema SILEN, ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale subordinato.

 

In particolare, sono stati autorizzati nuovi ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5 del DPCM 27 settembre 2023. Pertanto, la quota destinata a tali ingressi per il 2023 è ora esaurita.

 

Si ricorda che, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5 del citato DPCM, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro la quota di 82.550 unità per l’anno 2023.

 

Inoltre, nella nota in commento, vengono anche assegnate quote aggiuntive destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, al fine di soddisfare tutte le istanze di conversione pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell’interno.  

 

In allegato alla nota si trovano poi i due prospetti riepilogativi relativi alle predette quote ulteriormente assegnate su base territoriale.

Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria: aliquota IVA applicabile

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di aliquota IVA applicabile al servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria affidati in concessione ad un’azienda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (Agenzia delle entrate, risposta 26 gennaio 2024, n. 19).

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

 

In riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E/1997 del MEF ha già avuto modo di chiarire che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Pertanto, la predetta aliquota del 4% spetta anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

 

Con riferimento al caso di specie, dai documenti allegati all’interpello si desume che l’istante:

  • si obbliga a fornire un servizio bar-tavola fredda;

  • si obbliga ad avviare presso la struttura in concessione, oltre al servizio inerente al bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato;

  • ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di catering.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai documenti, di cui due obbligatorie.

Alla luce di tali pattuizioni, l’Agenzia ritiene che l’affidamento in concessione all’istante del servizio di bar-tavola fredda (l’unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, trattandosi di prestazioni oggettivamente diverse.

A tale servizio, dunque, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici.

 

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal concessionario) consistente nella somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.

Le Entrate ritengono che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica, con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l’utente deve esibire il badge universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell’avente diritto al pasto. Pertanto, tale servizio di mensa potrà beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 4% sia nel rapporto utente-concessionario, sia nel rapporto concessionario concedente.

 

Infine, l’Agenzia precisa che le somministrazioni di pasti rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.