La visita medica di verifica di idoneità alla mansione dopo l’assenza per malattia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua quali sono i lavoratori che devono essere sottoposti alla visita medica precedente alla ripresa dell’attività lavorativa in caso di malattia protrattasi oltre i 60 giorni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 6 febbraio 2024, n. 1).

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai 60 giorni è necessario che il lavoratore, per la ripresa del lavoro, sia sottoposto alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT)?.

 

A questa domanda risponde la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando la normativa di riferimento nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema.

 

La “sorveglianza sanitaria” è, per definizione, l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 2, D.Lgs. n. 81/2008).

 

L’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

 

Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede, in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

 

Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (articolo 18, comma 1, lettera bb).

 

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sentenze nn. 29756/2022 e 7566/2020) si è espressa nel senso di ritenere che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

 

Pertanto, alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata, la Commissione conclude che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

 

 

Istruzioni operative delle Entrate sul primo modulo della riforma fiscale: le tre aliquote IRPEF 2024

Pubblicate le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024, così da fornire agli uffici dell’amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 216/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E).

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, introduce rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, disponendo l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare è stata prevista la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50.000 euro ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.

 

Ulteriori novità del 2024 riguardano:

  • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro;

  • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50.000 euro e l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Viene, dunque, innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, spiega l’Agenzia, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

 

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.

 

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, invece, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19%, introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

 

Il D.Lgs. n. 216/2023 dispone, infine, l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (ACE), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Al riguardo, precisa la circolare dell’Agenzia, il Decreto stabilisce la cancellazione dell’ACE fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato il rinnovo

Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore 

In data 10 gennaio 2024 Conflavoro-Pmi, Fesica-Confsal con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato scaduto lo scorso 31 luglio 2023. La nuova disciplina contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e regola i rapporti di lavoro subordinato per i lavoratori del comparto.
Tra le novità più importanti rilevano i nuovi minimi retributivi nonché gli acconti salariali a titolo di anticipazione riassorbibile di futuri aumenti contrattuali.
Settore metalmeccanica e installazione impianti

Livello Minimi Acconti al 1°gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.834,80 63,00 1.897,80 58,00 1.955,80
2 1.707,20 58,60 1.765,80 54,00 1.819,80
3 1.612,05 55,50 1.667,55 51,00 1.718,55
4 1.550,10 53,20 1.603,30 49,00 1.652,30
5 1.461,05 50,20 1.511,25 46,20 1.557,45
6 1.407,20 48,30 1.455,50 44,50 1.500,00
7 1.341,90 46,10 1.388,00 42,50 1.430,50

Altresì, per quanto riguarda il livello 1° è da corrispondere ai lavoratori appartenenti a tale inquadramento un’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore orafi, argentieri e affini

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.836,30 63,00 1.899,30 58,00 1.957,30
2 1.710,85 59,00 1.769,85 54,00 1.823,85
3 1.557,35 53,30 1.610,65 49,10 1.659,75
4 1.464,70 50,20 1.514,90 46,20 1.561,10
5 1.408,45 48,20 1.456,65 44,50 1.501,15
6 1.335,40 45,80 1.381,20 42,20 1.423,40

Ai lavoratori inquadrati al 1° livello è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro.
Settore odontotecnici

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
1 1.721,65 62,15 1.783,80 57,20 1.841,00
2 1.630,85 59,00 1.689,85 54,20 1.744,05
3 1.474,20 53,30 1.527,50 49,00 1.576,50
4 1.388,05 50,20 1.438,25 46,20 1.484,45
5 1.329,35 48,10 1.377,45 44,20 1421,65
6 1.279,05 46,20 1.325,25 42,50 1.367,75

Al livello 1° è da erogare anche un’indennità di funzione di 50 euro.
Settore restauro artistico di beni culturali

Livello Minimi Acconti al 1° gennaio 2024 Minimi al 1° gennaio 2024 Acconti al 1° aprile 2024 Minimi al 1° aprile 2024
Q Super 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
Q 2.458,50 75,70 2.534,20 69,70 2.603,90
1 2.308,50 71,10 2.379,60 65,50 2.445,10
2 1.775,60 54,75 1.830,35 50,30 1.880,65
3 1.650,05 50,90 1.700,95 46,85 1.747,80
4 1.627,60 50,15 1.677,75 46,15 1.723,90
5 1.525,60 47,00 1.572,60 43,30 1.615,90
6 1.456,70 45,00 1.501,70 41,35 1.543,05

Per il comparto restauro artistico di beni culturali ai lavoratori inquadrati al livello Quadro Super è da aggiungere l’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene erogata un’indennità di ruolo strategico di 100,00 euro mensili.

Gli acconti presenti nelle tabelle vengono versati a titolo di anticipazione riassorbibile dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale assunto a tempo parziale tali acconti vengono riproporzionati in base all’orario lavorativo prestato, mentre per quanto riguarda gli apprendisti vengono applicate le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

CIPL Edilizia Industria Imperia: definito l’EVR per il 2024

L’EVR viene erogato ai lavoratori dell’edilizia dal 1° gennaio 2024 

Il 24 gennaio scorso, l’Ance Imperia e le Parti sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate per dare corso agli adempimenti previsti dall’ accordo di rinnovo del 29 luglio 2022 relativo al CIPL Edilizia Industria, al fine di determinare l’importo dell’EVR, con decorrenza 1° gennaio 2024. Dopo aver esaminato i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti e riscontrando, sulla base del confronto tra il triennio 2023-2022-2021 e il triennio 2022-2021-2020, l’esito positivo degli indicatori che determinano l’Elemento variabile della retribuzione, hanno definito i valori dell’emolumento riportati in tabella.

Livelli e Categorie Calcolo EVR territoriale  Raffronto parametri aziendali 
Minimo paga 1° marzo 2022 EVR mensile 2,00% EVR orario (mensile/173) 2 Positivi EVR territoriale intero 1 Positivo EVR territoriale al 50% 2 Negativi EVR non erogato
mensile orario mensile orario
7° Livello

(1^ super)

1.894,71 37,89 0,22 37,89 0,22 18,95 0,11
6° Livello

(1^ categoria)

1.705,23 34,10 0,20 34,10 0,20 17,05 0,10
5° Livello

(2^ categoria)

1.421,02 28,42 0,16 28,42 0,16 14,21 0,08
4° Livello

(assist. tecnico) operaio 4 liv.

1.326,31 26,53 0,15 26,53 0,15 13,26 0,08
3° Livello

(3^ categoria) operaio specializ.

1.231,56 24,63 0,14 24,63 0,14 12,32 0,07
2° Livello

(4^ categoria) operaio qualificato

1.108,41 22,17 0,13 22,17 0,13 11,08 0,07
1° Livello

(4^ cat. 1° impiego) operaio comune

947,36 18,95 0,11 18,95 0,11 9,47 0,06

CIPL Edilizia Cooperative Perugia: determinato l’EVR 2024 per i lavoratori del settore

Definito l’Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest’anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
– il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
– il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
– le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
– la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall’analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest’anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

EVR Impiegati Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
Quadri 1894,71 75,79