APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Modalità dichiarative per fruire del beneficio derivante dal Patent Box

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente alle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio successivamente all’accordo con l’AdE (Agenzia delle entrate, risposta 9 febbraio 2024, n. 39).

In merito all’agevolazione cd. ”Vecchio Patent box” e alle relative disposizioni attuative, l’Agenzia delle entrate osserva che gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’articolo 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” secondo cui nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 31ter, comma 2, del DPR n. 600/1973, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

 

Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box, qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

 

Tuttavia, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore”.

 

In particolare, come già chiarito con la circolare n. 11/E/2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, sia con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.

 

Con riferimento al caso di specie, nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l’Accordo di Patent Box firmato, la Società ha determinato il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

L’istante, pur potendo recuperare il beneficio patent box già con la dichiarazione annuale o mediante la presentazione di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi, è rimasto inerte.

Pertanto, spiega l’Agenzia, ne deriva che essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa.

Al riguardo, inoltre, viene specificato che tale facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio può essere esercitata nel rispetto del limite dei cd. ”rapporti esauriti”.

 

Per quanto riguarda, infine, il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall’accordo di Patent box, l’Agenzia ricorda che nella citata circolare 11/E/2016 è stato precisato, richiamando in maniera testuale il contenuto della relazione illustrativa, che per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale.

Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.

Le aliquote contributive per il 2024 dei giornalisti co.co.co

Pubblicati i valori minimali e i massimali per l’anno in corso (INPGI, circolare 7 febbraio 2024, n. 1).

L’INPGI ha comunicato, tra l’altro, le aliquote contributive (valori minimali e massimali) per l’anno 2024 da applicare ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e quelle relative ai loro committenti.

In particolare, l’aliquota contributiva relativa ai compensi dovuti a questa categoria di giornalisti, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per il 2024 sono confermate nelle seguenti misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 26%, prestazioni temporanee 2%, totale 28%, di cui committente 18,67%, giornalista 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 17%, prestazioni temporanee 0,00%, totale 17%, committente 11,33%, giornalista 5,67%.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.Lgs. 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

Inoltre, il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Invece, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650 euro, mentre il minimale per l’anno 2024 è determinato in 18.415 euro.

Infine, l’INPGI ha comunicato che ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2024, è necessario procedere all’aggiornamento del software apposito. Gli aggiornamenti (versione 6.0.3) sono disponibili nella sezione “Committenti-Consulenti” del sito internet dell’Istituto.

CIPL Edilizia Industria Savona: sottoscritto l’accordo territoriale sull’E.V.R. 2024

Per l’anno 2024 il valore dell’EVR è determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014

Il 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto tra Ance Savona-Sezione Imprenditori Edili della Provincia di Savona, Anaepa-Confartiginato,Cna Costruzioni Savona e la Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona, Filca-Cisl Liguria, Fillea-Cgil avente ad oggetto l’EVR  per l’anno 2024 della provincia di Savona.
Il valore dell’EVR è determinato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014, è riconosciuto a decorrere dal mese di gennaio 2024:
– livello 7°: 65,20 euro
– livello 6°: 58,66 euro
– livello 5°: 48,93 euro
– livello 4°: 45,66 euro
– livello 3°: 42,40 euro
– livello 2°: 38,16 euro
– livello 1°: 32,60 euro